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La politique fédérale suisse, sourcée et politiquement neutre.

Sources

8C_65/2026

Dernière vérification rédactionnelle :

Sources

Tribunale federale svizzero

8C_65/2026

Fundstelle
considerando: 7–8
Fassung
8346eb85-4101-49d3-8b42-371bf1f24580
Originalsprache
IT
Publikation
2026-08-31T00:00:00
Abruf
2026-08-31T09:56:51
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Fundstelle

Con sentenza 8C_254/2025 del 23 giugno 2026, il Tribunale federale ha stabilito che gli art. 26 e 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, volti a correggere i redditi da raffronto determinati secondo le tabelle salariali RSS, non sono applicabili per analogia nell'assicurazione contro gli infortuni (si vedano in proposito i rispettivi consid. 7 e 8, destinati alla pubblicazione, ai quali si rinvia). Nel caso concreto non occorre inoltre chinarsi oltremodo sulla deduzione sociale (unico correttivo giurisprudenziale applicabile), rimasta incontestata nella sua estensione. La censura di ordine costituzionale invocata dall'opponente, di principio ammissibile pur essendo stata presentata in questa sede soltanto con la risposta al ricorso (DTF 142 IV 129 consid. 4.1; cfr. segnatamente sentenza 9C_173/2025 del 4 maggio 2026 consid. 2), non rispetta l'onere di motivazione accresciuto ad essa applicabile (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.5.3) e sfugge pertanto ad un esame di merito. Si rileverà nondimeno che le note differenze tra le assicurazioni sociali interessate, nonché le relativizzazioni del principio dell'unità del concetto dell'invalidità già ammesse dalla giurisprudenza, come segnatamente discusso anche nella citata sentenza 8C_254/2025 (cfr. consid. 7.4.4 seg.), non permetterebbero di ritenere il carattere ingiustificato di una disparità di trattamento, quand'anche essa si concretizzasse nonostante l'esistenza dei correttivi giurisprudenziali (sentenza 8C_610/2025 del 15 luglio 2026 consid. 7). In conclusione, il raffronto dei redditi ritenuto dal ricorrente va confermato, il che esclude la possibilità di assegnare una rendita d'invalidità all'opponente. Ne discende che il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata va annullata e la decisione su opposizione dell'11 giugno 2025 confermata.