Decisione del Tribunale federale
Il Tribunale federale (I Corte di diritto pubblico, 1C_257/2026, 14.09.2026) respinge, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dei Comuni di Ascona, Bellinzona, Comano, Locarno, Lugano, Mendrisio e Novazzano nonché dell’Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT) contro la modifica parziale del Regolamento cantonale sulla protezione antincendio (RPA, RL 705.210), decretata il 25 marzo 2026. La modifica amplia l’elenco delle categorie di edifici soggetti ai controlli periodici obbligatori di protezione antincendio (biennali, quinquennali, decennali), obbliga i Comuni a tenere un elenco degli edifici soggetti ai controlli e fissa termini transitori (31.12.2027, 31.12.2029, 31.12.2034). I ricorrenti censuravano violazioni del principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost.), della separazione dei poteri (art. 51 Cost./TI), del divieto dell’arbitrio (art. 9 Cost.) e del principio dell’uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.). Il Tribunale considera le censure infondate o inammissibili e richiama l’incendio di Crans-Montana (1° gennaio 2026) quale motivo obiettivo. La legittimazione ricorsuale dei Comuni e dell’ACT è riconosciuta; il Tribunale non entra nel merito della censura di disparità di trattamento per insufficiente motivazione.
Contenuto della modifica parziale del regolamento sulla protezione antincendio
La modifica parziale del Regolamento cantonale sulla protezione antincendio (RPA, RL 705.210) del Cantone Ticino, decretata il 25 marzo 2026, amplia l’elenco delle categorie di edifici soggetti ai controlli periodici obbligatori di protezione antincendio. A seconda della categoria di edificio, i controlli devono essere effettuati ogni due, cinque o dieci anni. La modifica obbliga inoltre i Comuni a tenere un elenco degli edifici soggetti ai controlli (art. 6 cpv. 6 RPA). I termini transitori sono fissati come segue: per gli edifici e gli impianti soggetti ai controlli periodici che non dispongono di un certificato di collaudo antincendio, la perizia attestante il rischio residuo d’incendio accettabile deve essere elaborata entro il 31.12.2027. I primi controlli periodici obbligatori devono essere effettuati entro il 31.12.2034 per la categoria a, entro il 31.12.2029 per la categoria b ed entro il 31.12.2027 per la categoria c (art. 13 cpv. 3–4 RPA).
Esame costituzionale
Il Tribunale federale esclude una violazione del principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost.) e della separazione dei poteri (art. 51 Cost./TI) da parte delle disposizioni impugnate dell’art. 6 RPA, nella misura in cui entra nel merito delle censure. Ritiene non arbitrario il termine per la perizia previsto dall’art. 13 cpv. 3 RPA (art. 9 Cost.). Non entra nel merito della censura di disparità di trattamento (art. 8 Cost.) per insufficiente motivazione. Le censure sono pertanto infondate o inammissibili; il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile. L’incendio di Crans-Montana (01.01.2026) è riconosciuto dal Tribunale quale motivo obiettivo della modifica.
Legittimazione ricorsuale e spese giudiziarie
La legittimazione ricorsuale dei Comuni (art. 89 cpv. 1 lett. b/c LTF, interessi di pubblico imperio) e dell’ACT (ricorso associativo a tutela degli interessi dei propri membri) è riconosciuta; il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile. Ai Comuni non sono addossate spese giudiziarie (esercizio delle loro attribuzioni ufficiali, art. 66 cpv. 1 e 4 LTF); nei confronti dell’ACT si rinuncia eccezionalmente alla riscossione (art. 66 cpv. 1 LTF).