La circolare 2016/7 «Identificazione tramite video e online» riflette la prassi della FINMA in materia di obblighi di diligenza nell'instaurazione di rapporti commerciali tramite canali digitali. La presente revisione parziale tiene conto in particolare degli sviluppi legati alla nuova legge federale sull'attestazione di identità elettronica e altre attestazioni elettroniche (LAEIE) nonché dell'introduzione dell'attestazione di identità elettronica (E-ID) che ne deriva. In particolare, l'E-ID può essere utilizzata per l'identificazione nell'apertura digitale di rapporti con la clientela ai sensi della LBA. Oltre ad altri adattamenti puntuali, i documenti di identificazione con codice QR (ad es. il permesso di condurre svizzero) sono equiparati a quelli con MRZ (Machine Readable Zone).

Per la revisione parziale della circolare è stata condotta una consultazione pubblica. La FINMA ha tenuto conto di diverse richieste emerse dalla consultazione e le ha integrate nella circolare. Concretamente, la rilevazione dell'attività (Liveness Detection) è ora prevista come elemento di sicurezza aggiuntivo per l'identificazione online, al fine di tenere conto dei rischi crescenti legati alle nuove tecnologie (in particolare nel settore dell'intelligenza artificiale). Inoltre, le procedure digitali che attribuiscono in modo affidabile la controparte contrattuale e la relativa infrastruttura a una residenza sono ammesse per il controllo della residenza nell'ambito dell'identificazione online.

Le modifiche entrano in vigore il 1° novembre 2026.

Fonte

Autorità federale dei mercati finanziari FINMA, 8 ottobre 2026: FINMA approva la revisione parziale della circolare 2016/7 «Identificazione tramite video e online». https://www.finma.ch/de/news/2026/10/20261008-mm-video-und-onlineid/