Decisione del Tribunale federale
Nelle cause riunite 5A_833/2026 e 5A_837/2026, il Tribunale federale (II Corte di diritto civile), con sentenza del 18 settembre 2026, ha annullato il punto I.d dell'ordinanza della Chambre des curatelles del Cantone di Vaud del 14 agosto 2026. Nell'ambito di una procedura di ritorno ai sensi della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (CLaH80, RS 0.211.230.02), l'autorità cantonale aveva vietato ogni relazione personale tra un minore collocato in Svizzera (nato nel 2020) e sua madre. Secondo il Tribunale federale, nel caso concreto il rischio di destabilizzazione accertato non raggiungeva un'intensità tale da giustificare un'interruzione totale dei contatti con la persona che fino ad allora era stata il riferimento del minore, tanto più che il collocamento era avvenuto improvvisamente. La DGEJ aveva rilevato il comportamento adeguato e collaborativo della madre nonché il disagio emotivo del minore dopo la separazione e aveva raccomandato contatti sorvegliati, che era disposta a organizzare. Le circostanze eccezionali del caso neocastellano preso a confronto nella sentenza 5A_273/2026, 5A_293/2026 erano diverse: in quel caso il genitore autore del rapimento rifiutava ogni collaborazione, l'organizzazione dei contatti era difficile, era stato istituito un diritto di visita con il genitore lasciato indietro e il minore si trovava in buone condizioni psichiche nonostante il collocamento e l'interruzione dei contatti. La causa è stata rinviata all'autorità cantonale affinché definisca nuovamente le modalità concrete delle relazioni personali in collaborazione con la DGEJ.
Fonti
Tribunal fédéral suisse, IIe Cour de droit civil: 5A_833/2026; 5A_837/2026, Arrêt du 18 septembre 2026. Disponibile all'indirizzo: https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza://18-09-2026-5A_833-2026&lang=de&zoom=&type=show_document