Oggetto dell'iniziativa
La legge sulla protezione dei marchi (LPM) deve stabilire che solo i prodotti fabbricati o trasformati in Svizzera possono essere muniti della croce svizzera. Questo chiarimento giuridico deve sancire i seguenti principi: la croce svizzera può essere usata per le indicazioni menzionate nell'art. 47 cpv. 3 ter LPM, a condizione che la trasformazione o la fabbricazione che conferisce al prodotto le sue caratteristiche essenziali abbia effettivamente luogo in Svizzera. Se la trasformazione o la fabbricazione che conferisce al prodotto le sue caratteristiche essenziali ha luogo all'estero, le indicazioni relative ad attività in Svizzera devono essere ammesse solo in forma testuale e senza l'uso della croce svizzera.