Contesto
Con la sentenza 7B_118/2026 del 16 giugno 2026, il Tribunale federale (II Corte di diritto penale) ha parzialmente accolto il ricorso nella misura in cui era ammissibile. Al numero 3 del dispositivo, al patrocinatore del ricorrente è stata assegnata un’indennità per ripetibili di 1'500 franchi a carico del Cantone di Ginevra. Questa attribuzione conteneva un errore di redazione, poiché la decisione originaria dell’11 dicembre 2025 proveniva dal Tribunale dei provvedimenti coercitivi del Cantone di Vaud.
Rettifica
Con la sentenza 7G_2/2026 del 1° ottobre 2026, il Tribunale federale rettifica il numero 3 del dispositivo della sentenza 7B_118/2026. L’indennità per ripetibili di 1'500 franchi assegnata al patrocinatore del ricorrente è posta a carico del Cantone di Vaud. Il Tribunale constata che la decisione originaria proveniva da un’autorità del Cantone di Vaud. La procedura di rettifica si svolge senza spese giudiziarie né ripetibili.