Dal 1° gennaio 2020, gli articoli 89–91 della legge sui servizi finanziari (LSerFi) sanzionano penalmente la violazione delle norme di comportamento, degli obblighi relativi al prospetto e all'informazione, nonché l'offerta non autorizzata di strumenti finanziari. L'articolo 92 ne esenta i soggetti vigilati ai sensi dell'articolo 3 LFINMA e le persone che agiscono per loro conto. Il Parlamento intendeva sanzionare questi ultimi sul piano del diritto di vigilanza anziché sul piano penale. Nel suo parere sulla mozione 25.3922, il Consiglio federale definisce esso stesso il meccanismo «für das Finanzrecht atypisch» (traduzione: «atipico per il diritto dei mercati finanziari»). Dopo oltre sei anni manca una panoramica su come il concetto si sia dimostrato valido.
Inquadramento del passo tratto dalla fonte
Il riassunto (lead) sopra riportato è un passaggio fedele del testo depositato dell'interrogazione 26.1045 di Cédric Wermuth, del 1° ottobre 2026. Le affermazioni ivi contenute sono da attribuire all'autore dell'interrogazione.
Fonte
Servizi del Parlamento (Curia Vista): 26.1045 – Art. 92 FIDLEG: Welche Erfahrungen seit dem Inkrafttreten? Interrogazione, depositata il 1° ottobre 2026. Riferimento: testo depositato. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20261045
Indicazione IA
Il titolo e il passo tratto dalla fonte sono stati ripresi fedelmente. L'attribuzione delle fonti, la mappatura dei claim e la meta-descrizione sono state create con l'ausilio dell'IA.