Il Consiglio federale è incaricato, tenendo conto dell’art. 46 cpv. 2 Cost. nonché delle disposizioni della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità relative agli accordi programmatici, di riconoscere la protezione dai pericoli naturali del caldo estremo e della siccità quale compito congiunto e di elaborare una base di finanziamento. I Cantoni e i Comuni devono ricevere un sostegno finanziario per le misure volte a ridurre i rischi dei pericoli naturali del caldo estremo e della siccità, includendo misure nell’ambito dei futuri accordi programmatici nel settore ambientale. Il quadro di sostegno deve stabilire, a seconda della configurazione e del pericolo (potenziale di danno), del tipo di misura (edile o pianificatoria) e della qualità del progetto, la quota dei costi assunta dalla Confederazione e dai Cantoni. Per quanto riguarda la qualità del progetto, occorre tenere conto della misura in cui il provvedimento contribuisce alla protezione del clima.