In sintesi, il ricorso deve essere accolto e la causa rinviata alla CRS per un nuovo esame: - La decisione impugnata non viola, per quanto concerne il mancato riconoscimento del titolo di master conseguito dal ricorrente presso la BNU, l'Art. 13 Abs. 1 Richtlinie 2025/36/EG - e quindi neppure l'Art. 10 Abs. 1 lit. a GesBG. Per contro, per quanto riguarda il titolo di master rilasciato dalla BNU, sussiste una violazione dell'Art. 10 Abs. 1 lit. b GesBG, poiché finora non è stato esaminato se al riguardo dovesse essere effettuato un esame di equivalenza (materiale) ai sensi dell'Art. 6 GesBAV, rispettivamente quale risultato avrebbe eventualmente dato. - Inoltre, il mancato esame di equivalenza riguardo al titolo rilasciato dall'IAO viola l'Art. 10 lit. a GesBG, poiché non è stato effettuato l'esame di equivalenza sussidiario richiesto sotto l'applicazione dell'FZA. La CRS dovrà effettuare tale esame dopo il rinvio della causa. Qualora la CRS giunga alla conclusione che il riconoscimento dei titoli di formazione del ricorrente ai sensi dell'Art. 10 Abs. 1 lit. a e/o b GesBG non è possibile, dovrà in particolare esaminare anche se, e in caso affermativo, quali misure compensative siano giustificate nel caso concreto (Art. 7 Abs. 1 und 2 GesBAV).