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7B_466/2026 – Sentenza del 20 agosto 2026
Politica federale svizzera, documentata e politicamente neutrale.
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Resoconto·Migration, Justiz, innere Sicherheit·Riscontro documentale
Testo originale: «4.3.11. Zusammenfassend erweist sich die Rüge der Verletzung von Art. 3 EMRK als unbegründet, soweit darauf einzutreten ist. [...] 5.4. Der Beschwerdeführer macht vor Bundesgericht nicht geltend, dass im vorliegenden Fall - entgegen der vorinstanzlichen Würdigung - die sachliche Unzuständigkeit der JVA für die Anordnung der Interventionsstufe offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar gewesen wäre. [...] Demnach erkennt das Bundesgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.» (Traduzione italiana: «4.3.11. In sintesi, la censura di violazione dell’art. 3 CEDU si rivela infondata, nella misura in cui è ammissibile. [...] 5.4. Dinanzi al Tribunale federale, il ricorrente non sostiene che, nel caso di specie - contrariamente alla valutazione dell’autorità inferiore -, l’incompetenza ratione materiae dello stabilimento penitenziario a ordinare il livello di intervento sarebbe stata manifesta o perlomeno facilmente riconoscibile. [...] Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile.»)
7B_466/2026 – Sentenza del 20 agosto 2026