Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il rilevamento segnaletico può essere ammissibile anche se non è necessario per chiarire i reati di cui una persona è accusata nel procedimento penale pendente. Affinché, in tal caso, la misura coercitiva sia proporzionata, devono sussistere indizi rilevanti e concreti del fatto che la persona accusata potrebbe essere coinvolta in altri reati - anche futuri - di una certa gravità. Nell'ambito di un esame complessivo della proporzionalità, occorre inoltre considerare se l'imputato ha precedenti penali; se non ne ha, ciò non esclude tuttavia il rilevamento segnaletico, ma confluisce come uno dei molti criteri nella ponderazione complessiva e deve essere valutato di conseguenza (BGE 145 IV 263 E. 3.4 con rinvii; v. anche BGE 147 I 372 E. 4.3.2).