4. Il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Nella loro determinazione si deve tenere conto della sua situazione finanziaria (art. 65 cpv. 2 LTF). Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese giudiziarie di Fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.
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Resoconto·Migration, Justiz, innere Sicherheit·Riscontro documentale
6B_363/2026 – Sentenza del 12 agosto 2026
Alla luce di quanto precede, l’autorità inferiore non è incorsa nell’arbitrio né ha altrimenti violato il diritto federale condannando il ricorrente per tentato riciclaggio di denaro. Il ricorrente non contesta a ragione la commisurazione della pena. Non occorre aggiungere altro.