Nella misura dei crediti compensatori resi disponibili (nel caso di specie fr. 750'000.--), la parte civile ha ceduto al resistente il proprio credito di risarcimento danni. Il resistente chiede il rigetto definitivo dell'opposizione per questo credito di risarcimento danni cedutogli. Il ricorrente trascura il significato e lo scopo descritti della cessione ai sensi dell'art. 73 cpv. 2 CP quando sostiene che la cessione avviene unicamente affinché lo Stato sia autorizzato a riscuotere e utilizzare un credito compensatorio a favore di una persona danneggiata, e non affinché possa far valere un credito supplementare.

Fonte

Tribunale federale: 4A_92/2026, sentenza del 15 luglio 2026. Riferimento: considerandi 5.3.4 e dispositivo.