Ne consegue che l’utilizzo dei termini elencati nell’art. 9 cpv. 4 OID per etichettare prodotti vegani viola l’art. 18 cpv. 1 LDerr. L’autorità inferiore ha pertanto, a giusto titolo, contestato i prodotti delle parti al procedimento.
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Resoconto·Wirtschaft, Finanzplatz, Wettbewerb·Riscontro documentale
Sentenza 2C_380/2025 del 29 luglio 2026
Ai sensi dell’art. 9 cpv. 4 OID, al posto di una denominazione specifica secondo l’art. 9 cpv. 1 OID possono essere utilizzate diverse denominazioni, tra cui «Schinken» («prosciutto»), «Salami» («salame») e «Mortadella» («mortadella»). Si tratta di denominazioni usuali che, in ragione del loro impiego storico, sono associate in modo tale a prodotti a base di carne da poter sostituire una denominazione specifica (cfr. al riguardo il parere dell’USAV del 30 ottobre 2025, pag. 2). In altre parole, l’autore dell’ordinanza presuppone un’equivalente capacità distintiva delle denominazioni specifiche secondo l’art. 9 cpv. 1 OID e delle denominazioni menzionate nell’art. 9 cpv. 4 OID. Alla luce della loro intercambiabilità in materia di etichettatura, non vi sono ragioni oggettive per trattare diversamente le due forme di etichettatura. Di conseguenza, alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’art. 9 cpv. 1 OID (consid. 6.4 sopra), l’art. 9 cpv. 4 OID va interpretato nel senso che le denominazioni ivi contenute sono riservate a prodotti contenenti carne. Il loro impiego per prodotti vegani risulta illecito. Ne consegue che l’utilizzo dei termini elencati nell’art. 9 cpv. 4 OID per etichettare prodotti vegani viola l’art. 18 cpv. 1 LDerr. L’autorità inferiore ha pertanto, a giusto titolo, contestato i prodotti delle parti al procedimento.