Omettendo di considerare la dipendenza del ricorrente come possibile motivo di un'eventuale limitazione della sua imputabilità, l'autorità precedente non prende in esame un fattore di valutazione essenziale e la sua valutazione è incompleta. In tali circostanze non è possibile verificare definitivamente la corretta applicazione dell'art. 20 CP da parte dell'autorità precedente, rispettivamente la sua rinuncia a una perizia sull'imputabilità del ricorrente. L'autorità precedente non adempie pertanto al suo obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 112 cpv. 1 lett. b LTF e viola nel contempo il diritto del ricorrente di essere sentito. Non spetta al Tribunale federale svolgere l'esame omesso al posto dell'autorità precedente, tanto più che esso riguarda lo stato dell'autore e quindi una questione di fatto, il che esclude la sanatoria del difetto di motivazione. La critica sollevata riguardo alla questione della perizia sull'imputabilità del ricorrente è pertanto fondata nel senso di quanto esposto. La sentenza impugnata deve essere annullata su questo punto e la causa rinviata all'autorità precedente per completamento.