Secondo la giurisprudenza, in caso di pericolo di fuga marcato, l’obbligo di presentarsi regolarmente, le prescrizioni di soggiorno, il blocco dei documenti o la sorveglianza elettronica di regola non sono sufficienti, poiché non impediscono una fuga, ma al massimo consentono di accertarla a posteriori (cfr. DTF 145 IV 503 consid. 3.2 segg.; sentenza 7B_875/2026 del 29 luglio 2026 consid. 5.3; entrambe con rinvii). Ciò vale anche per il caso qui da giudicare, come correttamente esposto dall’autorità inferiore.