4. Oggetto della controversia è, in ultima istanza, la questione di sapere se l’autorità inferiore abbia a buon diritto confermato la revoca del permesso di domicilio del ricorrente. 4.1. L’autorità inferiore ha fondato la sua decisione sul motivo di revoca di cui all’art. 63 cpv. 1 lett. c LStrI (dipendenza dall’aiuto sociale). Alla luce delle prestazioni di aiuto sociale percepite (cfr. lett. A.c sopra; cfr. anche le sentenze 2C_263/2025 del 20 gennaio 2026 consid. 5.2.2; 2C_422/2025 del 3 dicembre 2025 consid. 5.4.1; entrambe con rinvii), il ricorrente non contesta a buon diritto l’esistenza di tale motivo di revoca. 4.2. Quando è dato il motivo di revoca della dipendenza dall’aiuto sociale, occorre inoltre esaminare se la conseguente misura di allontanamento risulti proporzionata ( art. 5 cpv. 2 Cost. , art. 96 LStrI ). È necessaria una ponderazione globale degli interessi tra l’interesse pubblico alla misura di allontanamento, sancito dal diritto positivo all’art. 63 cpv. 1 lett. c LStrI, e l’interesse privato della persona straniera a rimanere ulteriormente in Svizzera. 5.3.4. Alla luce di quanto esposto, in una valutazione complessiva il rilevante interesse pubblico alla misura di allontanamento prevale sull’interesse privato, rispettivamente familiare, del ricorrente a rimanere in Svizzera. La misura di allontanamento è di conseguenza proporzionata, per cui non vi è in linea di principio spazio per un ammonimento ai sensi dell’art. 96 cpv. 2 LStrI. [...] 5.4 La sentenza impugnata è conforme al diritto federale e internazionale. [...] 6.1. In conclusione, il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto. [...] Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.