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Resoconto·Soziales und Gesundheit·Riscontro documentale
2C_460/2025 – Sentenza del 5 agosto 2026
Il ricorrente ha quindi divulgato fatti coperti dal segreto professionale – la relazione terapeutica con l'ex paziente e informazioni sul suo stato di salute – senza esserne stato autorizzato dalla Direzione della sanità (art. 321 cifra 2, seconda variante CP; fattispecie lett. A). I suoi tentativi di giustificazione non sono convincenti.