La censura è fondata. È vero che, secondo la giurisprudenza, nel caso in cui l'appello sia limitato alla commisurazione della pena, la corte d'appello è tenuta a estendere il proprio esame ai punti della sentenza di primo grado strettamente connessi con l'entità della pena impugnata e può in particolare considerare circostanze aggravanti o attenuanti. A differenza delle sentenze 6B_166/2025 del 10 giugno 2025, consid. 1.3.3, e 6B_291/2017 del 16 gennaio 2018, consid. 1, da essa citate, l'autorità inferiore non si limita ad ampliare l'accertamento dei fatti con circostanze non menzionate dalla prima istanza, bensì, con riferimento ai reati in materia di stupefacenti passati in giudicato, procede a una propria valutazione delle prove e parte da una fattispecie completamente diversa da quella della prima istanza. [...] Considerato il passaggio in giudicato dei reati in materia di stupefacenti, l'autorità inferiore è vincolata ai relativi accertamenti della prima istanza. Non poteva pertanto partire da una quantità diversa, maggiore, rispetto a quella ritenuta dalla prima istanza. [...] Il ricorso è parzialmente accolto e la causa è rinviata all'autorità inferiore per una nuova commisurazione della pena. Per il resto, il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile.
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Resoconto·Migration, Justiz, innere Sicherheit·Riscontro documentale
6B_206/2026, sentenza del 19 agosto 2026
Il ricorso è parzialmente accolto e la causa è rinviata all'autorità inferiore per una nuova commisurazione della pena. Per il resto, il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile.