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Resoconto·Migration, Justiz, innere Sicherheit·Riscontro documentale
6B_240/2026 – Sentenza del 18 agosto 2026
Il tribunale espelle dalla Svizzera per 5-15 anni, indipendentemente dall’entità della pena, lo straniero condannato per atti sessuali con fanciulli e pornografia con atti sessuali effettivi con minorenni ( art. 66a cpv. 1 lett. h CP ). L’espulsione obbligatoria per un reato a catalogo ai sensi dell’art. 66a cpv. 1 CP si applica in linea di principio indipendentemente dalla concreta gravità del reato ( DTF 144 IV 332 consid. 3.1.3). Si può rinunciare a ordinare l’espulsione obbligatoria solo « ausnahmsweise » (eccezionalmente) alle condizioni cumulative che (1.) essa comporterebbe un grave caso di rigore personale e (2.) l’interesse pubblico all’espulsione non prevalga sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera ( art. 66a cpv. 2 prima frase CP ; cosiddetta clausola di rigore).