L’autorità inferiore pondera attentamente gli interessi privati del ricorrente a rimanere in Svizzera e gli interessi pubblici a un’espulsione dal territorio svizzero, valutando la sua situazione nel suo complesso (cfr. consid. 1.3.1 segg. supra). Conclude in modo convincente che gli interessi pubblici prevalgono. Per evitare ripetizioni, si può rinviare alle sue considerazioni. [...] Alla luce di quanto esposto, l’espulsione dal territorio svizzero è conforme al diritto. A ragione, il ricorrente non ha contestato la durata di 5 anni, poiché essa corrisponde al minimo legale ai sensi dell’art. 66a cpv. 1 CP.