È accertato che l’autorità precedente poteva ritenere, senza arbitrio, che il giorno dell’incidente fossero stati eseguiti lavori sulla membrana del tetto (consid. 3.3 supra). Inoltre, il ricorrente non contesta la valutazione dell’autorità precedente secondo cui era tecnicamente impossibile, rispettivamente sproporzionatamente oneroso, mettere in sicurezza il tetto con una passerella durante tali lavori. Ai sensi dell’art. 45 cpv. 2 OLCostr, in questa situazione si poteva rinunciare a mettere in sicurezza il tetto con passerelle. Resta tuttavia controverso se il convenuto fosse tenuto, ai sensi dell’art. 45 cpv. 2 OLCostr, a mettere in sicurezza il tetto in altro modo, mediante reti di sicurezza. Il ricorrente critica a ragione le considerazioni dell’autorità precedente su questo punto. La giurisprudenza del Tribunale federale parte dal presupposto che la violazione di una prescrizione d’esecuzione emanata in virtù dell’art. 83 LAINF costituisca un indizio della violazione di un dovere di diligenza (consid. 3.4.2 supra). Ne consegue però anche che un autore che si attiene a una simile prescrizione non agisce automaticamente con la diligenza dovuta. Secondo giurisprudenza costante, la diligenza richiesta dal diritto penale non si orienta soltanto a regole di comportamento astratte, ma è in definitiva determinata anche dalle circostanze concrete (cfr. i rinvii al consid. 3.4.1 supra nonché DTF 106 IV 80 consid. 4b; sentenze 6S.587/2006 del 24 aprile 2007 consid. 2.2; 6S.529/2001 del 18 febbraio 2002 consid. 2a). Nel caso di specie sussiste una chiara contraddizione quanto all’altezza di caduta tra l’art. 45 cpv. 2 OLCostr e la scheda informativa della SUVA. Il rapporto esplicativo relativo all’ordinanza sui lavori di costruzione solleva la questione se l’altezza di caduta di 3 m, tuttora prevista dall’art. 45 cpv. 2 OLCostr, sia riconducibile a una svista dell’autore dell’ordinanza, poiché uno degli obiettivi della revisione totale dell’ordinanza era l’unificazione dell’altezza di caduta a 2 m. La questione può rimanere indecisa in questa sede. Ai fini della valutazione penale, basta rilevare che sia il rapporto esplicativo sia la scheda informativa della SUVA partono da un’altezza di caduta di 2 m. Se l’autorità precedente, ciò nonostante, ritiene che il convenuto abbia osservato la diligenza dovuta non adottando misure di sicurezza sul luogo dell’incidente, dove l’altezza di caduta incontestata era di 2,5 m, viola il diritto federale. Secondo la giurisprudenza, l’autorità precedente avrebbe dovuto verificare se il convenuto avesse osservato la diligenza richiesta dall’insieme delle circostanze. 3.4.9. La sentenza impugnata non contiene ulteriori accertamenti di fatto sulla situazione nel cantiere. Inoltre, l’autorità precedente ha lasciato aperta la questione se il ricorrente avesse iniziato a lavorare sul tetto il giorno dell’incidente su istruzione del convenuto. Non ha neppure esaminato più approfonditamente se il convenuto, nella sua funzione di capomastro, avesse la responsabilità del rispetto della sicurezza sul lavoro che il datore di lavoro era tenuto a garantire (cfr. sentenza 7B_7/2023 dell’8 marzo 2024 consid. 2.5.3). Per questi motivi, la sentenza impugnata non soddisfa i requisiti dell’art. 112 cpv. 1 lett. b LTF. Deve essere annullata. La causa deve essere rinviata all’autorità precedente per ulteriore esame.