I ricorsi devono essere accolti per i motivi esposti. Considerato l'esito del procedimento, l'opponente 2, soccombente con le sue conclusioni, è tenuta al pagamento delle spese e delle ripetibili (cfr. art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 2 LTF). Il Cantone di Argovia non sostiene spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Le procedure 6B_85/2026 e 6B_96/2026 sono congiunte. 2. I ricorsi sono accolti, le sentenze impugnate annullate e la causa rinviata all'autorità inferiore per una nuova decisione.