Nel caso concreto, i motivi di interesse pubblico indicati nella decisione impugnata non sono sufficienti per giustificare una restrizione della libertà di domicilio del ricorrente.

Considerata la natura della sua attività al servizio dello Stato di Ginevra, non vi è motivo di imporgli di avere domicilio nel territorio cantonale.

In assenza di un tale interesse pubblico, il suo comportamento, pur riprovevole, che ha posto la parte opponente di fronte al fatto compiuto poiché ha venduto la sua casa in Francia, non è ancora sufficiente per giustificare il rifiuto di concedergli un'eccezione.

Eventuali limitazioni dovute al servizio di picchetto possono essere disciplinate con un alloggio puntuale nelle vicinanze.

Sarebbe diverso soltanto se rifiutasse di svolgere servizi di picchetto o altri compiti previsti nella descrizione del posto, oppure non potesse svolgerli a causa della distanza del suo domicilio.

In questo quadro, alla sua libera scelta di determinare il proprio luogo di domicilio va attribuito un peso preponderante.

Fonte

Tribunale federale, sentenza 1D_4/2026 del 21 agosto 2026, consid. 2.4.4 e dispositivo; pubblicata il 10 settembre 2026.