BundesklarJournal

Politica federale svizzera, documentata e politicamente neutrale.

RSS

Abbonarsi a Bundesklar

Visualizzate in anteprima i contributi e abbonatevi al feed adatto nel vostro lettore preferito.

Configurare il feed

Indirizzo del feedhttps://zeitung.politiq.ch/feed/it/thema/bundesfinanzen-steuern.xml

Anteprima

Bundesklar – Thema bundesfinanzen-steuern (IT)

  1. 9C_232/2026 – Sentenza del 10 settembre 2026, III Corte di diritto pubblico

    Originale tedesco: «Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie in Auslegung von Art. 8 Abs. 1 lit. c StG (SR 641.10) zum Schluss kam, dass die Emissionsabgabe von 1% auf dem Nennwert aller im Verkaufszeitpunkt bestehenden Beteiligungsrechte (abzgl. des Freibetrags von Fr. 1'000'000.-) zu erheben ist. Unstreitig ist zwischen den Parteien sowohl der rechtsrelevante Sachverhalt als auch, dass aufgrund des Verkaufs der faktisch liquidierten Beschwerdeführerin mit Kaufvertrag vom 9. Dezember 2022 ein Mantelhandel i.S.v. Art. 5 Abs. 2 lit. b StG und somit ein Abgabeobjekt vorliegt. Streitig ist somit allein die Bemessungsgrundlage für die Emissionsabgabe.» Traduzione italiana: «È controverso e occorre esaminare se l'autorità inferiore abbia violato il diritto federale concludendo, nell'interpretare l'art. 8 cpv. 1 lett. c LTB (RS 641.10), che la tassa d'emissione dell'1% deve essere riscossa sul valore nominale di tutti i diritti di partecipazione esistenti al momento della vendita (dedotta la franchigia di Fr. 1'000'000.-). Tra le parti non sono controversi né i fatti giuridicamente rilevanti né la circostanza che la vendita della ricorrente, di fatto liquidata, mediante contratto di compravendita del 9 dicembre 2022 costituisca un commercio di un mantello giuridico ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. b LTB e quindi un oggetto della tassa. È pertanto controversa unicamente la base di calcolo della tassa d'emissione.»

  2. Il Consiglio federale adegua l’ordinanza sull’imposizione minima

    Nella seduta del 21 ottobre 2026, il Consiglio federale ha adeguato l’ordinanza sull’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese. Attua così due mozioni parlamentari di identico tenore. Queste chiedono di applicare una direttiva amministrativa dell’OCSE un anno dopo rispetto a quanto previsto a livello internazionale.

  3. Crediti d'urgenza: il Consiglio federale rifiuta la modifica della legge sulla gestione finanziaria

    Nella sua sessione del 21 ottobre 2026, il Consiglio federale ha approvato la sua posizione sull'iniziativa parlamentare 24.400 «Crediti d'urgenza. Effetto delle decisioni dell'Assemblea federale» della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale. Secondo il Consiglio federale, la normativa proposta potrebbe limitare notevolmente la capacità di azione dello Stato in situazioni di crisi e comportare rischi finanziari e giuridici per la Confederazione. Pertanto, propone di non entrare nel merito del progetto.

  4. Lettera circolare n. 221 «Tariffe dell’imposta alla fonte 2027 (stato al 1.1.2027)»

    La lettera circolare n. 221 (stato al 1.1.2027) illustra le tariffe dell’imposta alla fonte e le deduzioni adeguate in ragione della progressione a freddo. La deduzione dall’importo dell’imposta per figlio ammonta ora a CHF 264.00 e il valore mediano dei redditi effettivi da attività lucrativa dipendente a CHF 5'925 al mese.

  5. La Commissione delle finanze sostiene i crediti d’impegno dei Bilaterali III

    La Commissione ha elaborato un corapporto sui crediti d’impegno richiesti dal Consiglio federale nell’ambito dei Bilaterali III (26.023 s), per un totale di circa 3,48 miliardi di franchi per gli anni dal 2030 al 2036. Una netta maggioranza propone di seguire il Consiglio federale e il Consiglio degli Stati.