Nella fattispecie in esame, l’autorità inferiore ritiene, in applicazione dell’art. 28 PA, che l’AFC abbia informato i ricorrenti, con scritto del 29 aprile 2025, del contenuto essenziale dei fatti censurati nella domanda di assistenza amministrativa. L’autorità inferiore ha confrontato lo scritto del 29 aprile 2025 con il contenuto effettivo della domanda di assistenza amministrativa. Ne risulta che l’AFC ha correttamente comunicato per scritto ai ricorrenti il contenuto essenziale. In seguito, l’AFC ha dato ai ricorrenti la possibilità di esprimersi sul contenuto e di indicare mezzi di prova. Dinanzi al Tribunale federale, i ricorrenti non espongono in modo comprensibile perché, alla luce dello scritto del 29 aprile 2025 e della conoscenza degli altri atti, non sarebbe stato loro possibile far valere efficacemente il proprio punto di vista e opporsi alla concessione dell’assistenza amministrativa. […] Alla luce di quanto precede, non si pone alcuna questione di diritto d’importanza fondamentale ai sensi dell’art. 84a LTF. […] Non si entra nel merito del ricorso in materia di diritto pubblico.

Fonte

Tribunale federale svizzero, sentenza 2C_463/2026 del 24 agosto 2026, consid. 1.3.2–1.3.4 e dispositivo n. 1.