Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande: Come valuta oggi il fatto che per gli indennizzi alla regione d’ubicazione di un deposito geologico profondo continui a non esistere una base legale e che i responsabili dello smaltimento non siano giuridicamente obbligati a versare tali indennizzi? Mantiene la sua valutazione espressa nel rapporto del 7 ottobre 2015 sul postulato 13.3286, secondo cui non era necessaria una normativa legale? In caso affermativo, come lo giustifica alla luce della proposta di sito nel frattempo concretizzatasi, delle domande di autorizzazione di massima presentate e delle trattative sugli indennizzi in avvio? Come giustifica il Consiglio federale il fatto che una regione d’ubicazione debba fornire un contributo particolare alla soluzione di un compito nazionale disciplinato dalla legge, mentre il suo diritto a un indennizzo a tale titolo non è giuridicamente garantito – pur essendo previsto nella procedura del Piano settoriale? Quali conseguenze vi sarebbero se i responsabili dello smaltimento non versassero alcun indennizzo o se le trattative si concludessero senza un accordo? Ravvisa la necessità di sancire nella legge principi per un’utilizzazione e una gestione trasparenti, eque tra le generazioni e a beneficio della regione d’ubicazione a lungo termine? Quali possibilità vede di creare, nella legge federale sull’energia nucleare, un diritto a indennizzi adeguati e un meccanismo sostitutivo in caso di fallimento delle trattative, senza anticipare la negoziazione dell’importo, della ripartizione e dell’utilizzazione concreta?
ArchivioQuesto contributo si trova nell’archivio e non fa più parte del giornale attuale.
Resoconto·Energie, Umwelt, Versorgung·Riscontro documentale
Deposito geologico profondo: compito nazionale, indennizzo volontario?
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande: