Decisione del Tribunale federale
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di A.________ contro le ordinanze del Presidente della Corte d’appello penale del Tribunale cantonale del Cantone di Vaud del 21 luglio 2026. Le ordinanze con cui erano state revocate l’autorizzazione all’esecuzione anticipata di una misura terapeutica e disposta la carcerazione di sicurezza sono state annullate. La causa è rinviata all’autorità inferiore affinché senta nuovamente a breve il ricorrente, in presenza di un difensore, sulla revoca dell’autorizzazione all’esecuzione anticipata della misura e sulla carcerazione di sicurezza, e poi statuisca nuovamente.
Contesto del procedimento
Il 19 dicembre 2025 il ricorrente era stato riconosciuto colpevole dal Tribunale penale di Losanna, tra l’altro, di lesioni semplici, danneggiamento, ingiuria, minaccia, coazione, coazione sessuale, violenza carnale e violazione della legge sugli stupefacenti. Era stato condannato a una pena detentiva di 38 mesi, dedotti 785 giorni di carcerazione prima della sentenza e 197 giorni di carcerazione in condizioni illecite. Il tribunale aveva disposto un trattamento psichiatrico e delle dipendenze in un’istituzione ai sensi dell’art. 60 CP e sospeso la pena detentiva a favore dell’esecuzione della misura, mantenendo la carcerazione di sicurezza. Sia il pubblico ministero sia il ricorrente avevano interposto appello contro questa sentenza. Il 14 gennaio 2026 il Presidente del Tribunale penale aveva autorizzato l’esecuzione anticipata della misura in luogo della carcerazione di sicurezza. Il 12 giugno 2026 l’Ufficio di esecuzione delle pene aveva disposto il collocamento presso la Fondazione F.________ a U.________ a partire dal 15 giugno 2026, subordinandolo, tra l’altro, alla condizione dell’astinenza dagli stupefacenti.
Revoca e carcerazione di sicurezza
Il 20 luglio 2026 l’Ufficio di esecuzione delle pene ha proposto al Presidente della Corte d’appello penale di revocare l’autorizzazione all’esecuzione anticipata della misura e di ricollocare immediatamente il ricorrente in carcerazione di sicurezza. Il 21 luglio 2026 il Presidente ha revocato l’autorizzazione del 14 gennaio 2026 ed emesso un mandato di accompagnamento. Lo stesso giorno il ricorrente è stato arrestato e condotto davanti al Presidente. Quest’ultimo lo ha informato oralmente della revoca e dell’imminente decisione sulla carcerazione di sicurezza. Il ricorrente, comparso senza avvocato, ha chiesto assistenza legale. Lo stesso giorno il Presidente ha disposto la carcerazione di sicurezza immediata.
Violazione del diritto di essere sentito
Il Tribunale federale ha constatato che l’autorità inferiore non aveva motivato la revoca dell’autorizzazione all’esecuzione anticipata della misura. Né nella comunicazione orale all’udienza né nei considerandi dell’ordinanza di carcerazione erano state esposte le ragioni della revoca. Il ricorrente lamentava inoltre di non avere avuto la possibilità di esprimersi prima della decisione; il Tribunale federale ha statuito indipendentemente da questa ulteriore critica, fondandosi sul difetto di motivazione. Inoltre, all’udienza del 21 luglio 2026 gli era stata negata senza motivazione l’assistenza di un difensore, benché l’avesse richiesta. La Corte ha ritenuto che le condizioni per una difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 lett. a e b CPP sembrassero adempiute. L’autorità inferiore non aveva comunque spiegato perché tali condizioni non sarebbero state adempiute all’udienza. Anche riguardo al rifiuto dell’assistenza di un difensore, il Tribunale federale ha constatato un difetto di motivazione, non una violazione materiale delle norme sulla difesa accertata in via definitiva.
Rinvio e spese
Il Tribunale federale ha rinviato la causa al Presidente della Corte d’appello penale del Tribunale cantonale del Cantone di Vaud affinché senta nuovamente a breve il ricorrente, in presenza di un difensore, sulla revoca dell’autorizzazione all’esecuzione anticipata della misura e sulla carcerazione di sicurezza, e poi statuisca nuovamente. Non ha ordinato la scarcerazione immediata, poiché era escluso un esame delle censure di merito. Non sono state riscosse spese giudiziarie. Poiché il ricorrente aveva agito senza avvocato, non gli sono state assegnate ripetibili. Le domande di assistenza giudiziaria e di effetto sospensivo, rispettivamente di provvedimenti cautelari, sono state dichiarate prive d’oggetto.