Motivazione del Tribunale federale
Traduzione italiana della versione tedesca dell’estratto della fonte francese fornito:
Da quanto precede risulta che la condanna del ricorrente in applicazione dell’art. 11A LPG/GE deve essere annullata, poiché questa ingerenza nei suoi diritti fondamentali non soddisfa il requisito della proporzionalità. Non potendo tale vizio essere sanato nelle circostanze concrete, occorre non soltanto annullare la condanna del ricorrente, ma assolvere l’interessato e rinviare la causa alla corte cantonale unicamente affinché pronunci una nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili della procedura cantonale. […]
Dispositivo
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è riformata nel senso che il ricorrente è assolto e la causa è rinviata all’autorità inferiore affinché statuisca nuovamente sulle spese e sulle indennità della procedura cantonale.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Il Cantone di Ginevra verserà all’avvocata del ricorrente un’indennità di 500 franchi a titolo di ripetibili per la procedura dinanzi al Tribunale federale.
Fonte
Tribunale federale, I Corte di diritto penale: sentenza 6B_239/2025 del 17 settembre 2026, considerando 4 e numeri 1–3 del dispositivo. Lingua originale: francese. Il segno di omissione è ripreso dall’estratto della fonte fornito. https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza://17-09-2026-6B_239-2025&lang=de&zoom=&type=show_document
Indicazione dell’uso dell’IA
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